A chi è rivolto
Ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 30/05/1989, n. 223, art.33l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
Al rilascio provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR.
Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.