Descrizione
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).
Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento medio-trimestrale
- ravvedimento lungo o annuale
- ravvedimento lunghissimo o biennale
- ravvedimento ultra-biennale.
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento esecutivo che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante misure cautelari ed esecutive.
In Comune di Mariano Comense …
ai sensi del Decreto legislativo 472/1997, art. 13 il cittadino può sanare la propria posizione, effettuando spontaneamente un versamento in “ravvedimento”, ossia pagando contestualmente il tributo non versato alle scadenze previste dalla Legge o dal regolamento oltre alle sanzioni in misura ridotta e gli interessi al tasso legale, come indicate nella sottostante tabella:
Fattispecie | Modalità | Sanzioni |
Tardivo omesso/parziale versamento | Sino al 14esimo giorno | 0,1% per ogni giorno sino a 14 giorni |
Tardivo omesso/parziale versamento | Dal 15esimo al 30esimo giorno | 1,5% |
Tardivo omesso/parziale versamento | Entro 90 giorni | 1,67% |
Tardivo omesso/parziale versamento | Oltre 90 giorni ed entro il termine dichiarazione per l’anno di riferimento | 3,75% |
Tardivo omesso/parziale versamento | Entro il termine dichiarazione per l’anno successivo a quello della violazione o comunque entro 2 anni dall’omissione | 4,29% |
Tardivo omesso/parziale versamento | Oltre il termine dichiarazione per l’anno successivo a quello della violazione o comunque oltre 2 anni dall’omissione | 5% |
Omessa dichiarazione (più versamento tributo se omesso) | Entro 30 giorni | 5% dell’imposta dovuta con un minimo di 2,50 € (più versamento se omesso con un minimo 25,00 €) |
Omessa dichiarazione (più versamento tributo se omesso) | Entro 90 giorni | 10% dell’imposta dovuta con un minimo di 5,00 € (più versamento se omesso con un minimo 50,00 €) |
Infedele dichiarazione (più versamento tributo se omesso) | Entro 90 giorni | 5,55% dell’imposta dovuta con un minimo di 5,55 € (più versamento se omesso con un minimo di 55,00 €) |
Tasso di interesse per anno (imposta * giorni di ritardo ad ogni scadenza annuale * tasso/36500) | |||||
Tasso 2018 | Tasso 2019 | Tasso 2020 | Tasso 2021 | Tasso 20202 | Tasso 2023 |
0,3% | 0,8% | 0,05% | 0,01% | 1,25% | 5,00% |
Approfondimenti
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €
Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0429 = 6,435 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 369) / 365 = 0,30 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 6,435 € + 0,30 € = 156,73 €
Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0500 = 7,50 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 734) / 365 = 0,60 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre utilizzare le modalità previste dal Comune.
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.