Cittadinanza italiana "jure sanguinis"

(urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91)
  • Servizio attivo
Procedimento di cittadinanza italiana "jure sanguinis"

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. É necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’ufficio stato civile.

L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale: pertanto l'ufficiale di anagrafe controllerà la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti, presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della polizia municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne è già in possesso, ai fini della continuità della regolarità del soggiorno, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999), recandosi presso la Questura di Como.

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

  • irreperibilità accertata
  • mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dal decreto Legge n.113/2018, art.14, comma 2 bis come convertito con Legge n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta.

La discendenza può essere:

  • per via paterna: l’avo italiano emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17/03/1861, data di proclamazione del Regno d’Italia, oppure deve essere deceduto (anche all’estero) dopo tale data, quale però cittadino italiano
  • per via materna: la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1/01/1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi, a condizione che siano dichiarati nell’istanza di richiesta della cittadinanza. 

Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniere, devono essere:

  • legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente
  • tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla cancelleria del tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Fase di chiusura del procedimento

Il servizio stato civile dovrà acquisire d’ufficio il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai termini della Legge 13/06/1912, n. 555, art. 7 e della Legge 5/02/1992 n. 91.

Successivamente, il procedimento si chiuderà con un provvedimento del Sindaco che attesta il possesso della cittadinanza italiana ab origine, e con la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 6 mesi, come previsto dalla deliberazione di giunta comunale del 09/09/2019, n.128.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un decreto.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi in caso di comprovati motivi oggettivi.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Nascita
  • Immigrazione
  • Estero
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 04/07/2024 09:35.31