Documentazione da allagare alla dichiarazione di residenza per cittadini extracomunitari.
Cittadini extra-comunitari con permesso di soggiorno:
1. Cittadini già iscritti in altri Comuni
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto o altro documento di riconoscimento
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità
- copia del titolo di soggiorno scaduto con ricevuta di richiesta di rinnovo.
2. Cittadini non iscritti in altri Comuni in possesso di permesso o irreperibili e ricomparsi
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto in corso di validità (DPR 223/89, art.14)
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità
- copia del titolo di soggiorno scaduto con ricevuta di richiesta di rinnovo effettuata prima della scadenza o nei 60 giorni successivi alla scadenza (circolare ministero dell’interno n.42/06 del 17/11/2006 – direttiva ministeriale 05/08/2006).
3. Profughi o richiedenti asilo già iscritti in altri Comuni o mai stati iscritti
Documentazione da presentare:
- documento di riconoscimento se in possesso
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità
- copia del titolo di soggiorno scaduto con ricevuta o con appuntamento e/o convocazione in commissione
Protezione temporanea Ucraina: i permessi di soggiorno si intendono automaticamente rinnovati fino al 31/12/2024
Cittadini extra-comunitari senza permesso di soggiorno:
1. Per affidamento a italiani a scopo adozioni (direttiva ministeriale interna del 21/02/2007)
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto in corso di validità
- decreto di adozione del tribunale dei minori.
2. Per lavoro subordinato (circolare ministero interno del 02/04/2007, n.16) e per emersione da lavoro irregolare (circolare ministero interno del 11/05/2021 - decreto Legge 34/2020 convertito in Legge 77 del 17/07/2020)
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto in corso di validità
- ricevuta dell’ufficio postale di richiesta del permesso
- domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato presentata allo sportello unico per l’immigrazione (Prefettura)
- contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico.
3. Per ricongiungimento familiare (circolare ministero interno del 02/08/2007, n. 43)
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto in corso di validità con visto di ingresso per motivi familiari
- ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta richiesta del permesso
- nulla osta per il ricongiungimento rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione (Prefettura)
- documenti comprovanti i rapporti familiari in regola con le norme vigenti in merito alla traduzione e legalizzazione. ***
4. Per familiari extra-comunitari di cittadini italiani o U.E. (Decreto legislativo 30/2007)
I familiari sono quelli indicati all’art.2 del Decreto legislativo 30/2007: coniuge; discendenti diretti dell’interessato e quelli del coniuge; ascendenti diretti dell’interessato e quelli del coniuge
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto in corso di validità
- documenti comprovanti i rapporti familiari in regola con le norme vigenti in merito alla traduzione e legalizzazione
- ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura.
5. Documentazione per riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis o riacquisto della cittadinanza (Legge 68/2007 - Circ. Min. interno n° 32/2007 – 52/2007 – 14/2008)
Documentazione da presentare:
- passaporto in corso di validità
- se provenienti da paesi di area Schengen: ricevuta della dichiarazione di presenza alla questura entro 8 giorni dall’ingresso
se provenienti paesi NON Schengen: timbro uniforme Schengen sul passaporto o titolo di viaggio apposto dalla polizia di frontiera
- se provenienti paesi NON Schengen con timbro uniforme Schengen apposto dalla polizia di frontiera di altro Stato: ricevuta della dichiarazione di presenza alla Questura entro 8 giorni dall’ingresso oppure dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive
- documentazione che dimostri il possesso dei requisiti necessari per “avviare” la procedura del riconoscimento della cittadinanza italiana o che attestino il pregresso ‘status’ di cittadino italiano (verifica effettuata e relazionata dallo stato civile).
Trascorsi 3 mesi dall’ingresso, deve essere richiesto permesso soggiorno.
Iscrizione cittadini Regno Unito:
1. Cittadini provenienti dall’estero o ricomparsi da irreperibilità o iscritti in altri Comuni italiani dopo il 31/12/2020
Documentazione da presentare:
- passaporto in corso di validità
- permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Cittadini già iscritti in altri Comuni italiani prima del 31/12/2020
Documentazione da presentare:
- passaporto in corso di validità o altro documento di riconoscimento
- attestazione di soggiorno o di iscrizione anagrafica (se in possesso) ovvero controllo da parte dell’ufficio della data di iscrizione in Italia.
Per i nuovi nati occorre che venga richiesto il permesso di soggiorno.
________________________
*** ATTENZIONE
I rapporti di parentela devono essere comprovati mediante l'esibizione di:
- idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero
- idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia (consolato) legalizzata dalla Prefettura (dove previsto).