Rilascio di certificati anagrafici

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33)
  • Servizio attivo
Procedimento di rilascio di certificati anagrafici

A chi è rivolto

Ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 30/05/1989, n. 223, art.33l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.

Al rilascio provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR.

Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Approfondimenti

Il Regolamento comunitario (Unione europea) del 06/07/2016, n. 1191 del parlamento europeo e del consiglio, promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea.

Il predetto regolamento prevede, in relazione ad alcuni i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato UE che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato UE, un sistema di esenzione dalla legalizzazione e di semplificazione di altre formalità.

Istituisce inoltre moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche e agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti la nascita, l'esistenza in vita, il decesso, il matrimonio, lo stato civile, l'unione registrata, la residenza.

Come fare

Per ottenere un certificato: 

  • recarsi personalmente in Comune
  • presentare domanda compilando e trasmettendo la modulistica messa a disposizione.

Domanda di certificati anagrafici
Copia del documento d'identità

Costi

Tutti i certificati, sono soggetti all'imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 €) ad eccezione di quelli il cui uso è compreso tra le seguenti opzioni:

  • adozione, affidamento, tutela minori - art. 13, tabella allegato B) del DPR 642/1972 e art.82 della Legge 184/1983
  • C.T.U. nominato dal tribunale o dal pubblico ministero; curatore fallimentare - art. 16 della tabella allegato B)
  • interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento)
  • pensione estera – art. 9 della tabella allegato B) del DPR 642/1972
  • processuale (certificati da produrre nel procedimento) – DPR del 30/05/2002, n. 115, art. 18 e Circ. agenzia delle entrate 
  • separazione/divorzio – art.19 della Legge 74/1987
  • società sportive – art. 8 bis, tabella allegato B) del DPR 642/1972.

Non è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, abrogati dal Comune di Mariano Comense con delibera di giunta n. 205 del 2021.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un certificato.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: In caso la domanda venga presentata direttamente in Comune la conclusione del procedimento è immediata, in caso la domanda venga presentata telematicamente o nel caso dei certificati storici la conclusione del procedimento è 30 giorni.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Accesso all'informazione
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 03/07/2024 15:59.07