Descrizione

Presentare una CIL

Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6.

Tra gli interventi edilizi liberi (manutenzione ordinaria, eliminazione barriere architettoniche, ecc.) si distinguono due tipologie:

Per questi interventi l'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).

Approfondimenti

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).