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Fare un ravvedimento operoso

Descrizione

Fare un ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).

Con il Decreto legislativo 14/06/2024, n. 87, è stato introdotto un nuovo sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Le sanzioni sono ora ridotte in misura tendenzialmente fissa e più contenuta rispetto al passato, semplificando il calcolo per i contribuenti. Sono state introdotte anche nuove aliquote ridotte che variano in base al tempo trascorso dalla scadenza.
Inoltre, è stata prevista l'applicazione automatica del cumulo giuridico e dell'istituto della continuazione, che consente una riduzione complessiva dell'onere sanzionatorio in presenza di più violazioni, migliorando l'equità del sistema.

Nella nuova versione (violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le sanzioni sono ripartire a seconda dei giorni di ritardo accumulato:

  • meno di 15 giorni
  • tra 16 e 30 giorni
  • tra 31 e 90 giorni
  • entro un anno dalla violazione
  • oltre un anno ma entro 2 anni dalla violazione
  • dopo 2 anni dalla violazione ma prima della notifica dello schema di atto senza adesione
  • dopo processo verbale di constatazione, senza adesione e prima dello schema di atto.

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, resta in vigore la precedente articolazione del ravvedimento, che prevedeva sei tipologie:

  • ravvedimento sprint (entro 14 giorni)
  • ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno)
  • ravvedimento medio-trimestrale (dal 31° al 90° giorno)
  • ravvedimento lungo (entro 1 anno)
  • ravvedimento lunghissimo (entro 2 anni)
  • ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni).

In questi casi, le sanzioni erano calcolate in percentuali diverse e variabili a seconda della tempestività, partendo dallo 0,1% giornaliero fino a un massimo del 5% per ritardi oltre due anni.

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento esecutivo che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante misure cautelari ed esecutive.

In Comune di Mariano Comense …

ai sensi del Decreto legislativo 472/1997, art. 13 il cittadino può sanare la propria posizione, effettuando spontaneamente un versamento in “ravvedimento”, ossia pagando contestualmente il tributo non versato alle scadenze previste dalla Legge o dal regolamento oltre alle sanzioni in misura ridotta e gli interessi al tasso legale, come indicate nella sottostante tabella:

FattispecieModalitàSanzioni
Tardivo omesso/parziale versamentoSino al 14esimo giorno0,1% per ogni giorno sino a 14 giorni
Tardivo omesso/parziale versamentoDal 15esimo al 30esimo giorno1,5%
Tardivo omesso/parziale versamentoEntro 90 giorni1,67%
Tardivo omesso/parziale versamentoOltre 90 giorni ed entro il termine dichiarazione per l’anno di riferimento3,75%
Tardivo omesso/parziale versamentoEntro il termine dichiarazione per l’anno successivo a quello della violazione o comunque entro 2 anni dall’omissione4,29%
Tardivo omesso/parziale versamentoOltre il termine dichiarazione per l’anno successivo a quello della violazione o comunque oltre 2 anni dall’omissione5%
Omessa dichiarazione (più versamento tributo se omesso)Entro 30 giorni5% dell’imposta dovuta con un minimo di 2,50 € (più versamento se omesso con un minimo 25,00 €)
Omessa dichiarazione (più versamento tributo se omesso)Entro 90 giorni10% dell’imposta dovuta con un minimo di 5,00 € (più versamento se omesso con un minimo 50,00 €)
Infedele dichiarazione (più versamento tributo se omesso)Entro 90 giorni5,55% dell’imposta dovuta con un minimo di 5,55 € (più versamento se omesso con un minimo di  55,00 €)
Tasso di interesse per anno (imposta * giorni di ritardo ad ogni scadenza annuale * tasso/36500)
Tasso 2018Tasso 2019Tasso 2020Tasso 2021Tasso 20202Tasso 2023
0,3%0,8%0,05%0,01%1,25%5,00%

 

Approfondimenti

Per calcolare l'importo da versare in caso di ritardato pagamento di un tributo, è necessario sommare tre componenti fondamentali:

  1. l'imposta dovuta: è l'ammontare del tributo che, per errore o omissione, non è stato versato entro la scadenza originaria. Costituisce la base di calcolo su cui applicare sanzioni e interessi.
  2. la sanzione ridotta: le sanzioni per omesso o tardivo versamento, che ordinariamente ammontano al 25% dell’imposta dovuta, possono essere notevolmente ridotte grazie all’istituto del ravvedimento operoso.
    L’aliquota da applicare varia in base al numero di giorni di ritardo:

    • entro 14 giorni: la sanzione è dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo (pari a 1/300 della sanzione piena)
    • da 15 a 30 giorni: la sanzione è dell’1,25% (pari a 1/20 della sanzione piena)
    • da 31 a 90 giorni: la sanzione è dell’1,39% (pari a 1/18 della sanzione piena)
    • oltre 90 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza: la sanzione è del 3,125% (pari a 1/8 della sanzione piena)
    • oltre 1 anno ed entro 2 anni: la sanzione è del 3,57% (pari a 1/7 della sanzione piena).

    Maggiore è il ritardo, più alta sarà la sanzione ridotta applicabile. Per i dettagli aggiornati, visita il sito dell'Agenzia delle Entrate.

  3. gli interessi di mora: gli interessi si calcolano sull'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno dell’effettivo pagamento. Il tasso di interesse legale è stabilito annualmente per Decreto ministeriale. Ad esempio:

    • per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il tasso è del 2,5% annuo
    • per il periodo dal 1° gennaio 2025 il tasso è del 2,0% annuo.

    In caso di ritardi che si estendono su più anni, è fondamentale applicare il tasso vigente per ciascun periodo di maturazione.

In sintesi, il contribuente dovrà versare l'imposta originaria, la sanzione calcolata in base alla fascia di ritardo e gli interessi maturati quotidianamente. Tale procedura consente di regolarizzare la propria posizione tributaria con oneri inferiori rispetto a quelli derivanti da un accertamento fiscale.

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