Pagare le multe per violazioni al codice della strada, ingiunzioni fiscali o rateizzazione

Le multe per violazioni al Codice della Strada possono essere recapitate dalla polizia locale attraverso i preavvisi di sosta o i verbali di accertamento notificati. In assenza di pagamento nei termini il verbale sarà riscosso tramite ingiunzione fiscale.

Descrizione

Le sanzioni pecuniarie (multe) per violazioni al codice della strada possono essere recapitate dalla polizia locale attraverso:

  • i preavvisi di sosta, che consistono nel “biglietto” lasciato sul parabrezza del veicolo
  • i verbali di accertamento notificati, che sono:
    • quelli “contestati” su strada da un agente ed immediatamente consegnati nelle mani del trasgressore, al momento dell’accertamento della violazione
    • quelli non “contestati” su strada ma recapitati via posta (raccomandata o PEC), entro 90 giorni dalla violazione, all’effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo.

In assenza di pagamento nei termini (60 giorni dalla contestazione o notifica), nel caso non sia stato presentato ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo e sarà riscosso tramite ingiunzione fiscale, notificata all’intestatario del verbale e contenente in dettaglio tutti gli addebiti (importo aumentato, interessi, spese di accertamento e notificazione).

Ad oggi, a fronte delle novità normative introdotte, la procedura di riscossione è gestita:

  • dall’agenzia delle entrate, per verbali di accertamento riconducibili al primo semestre dell’anno 2012, tramite cartelle di pagamento
  • da Sorit per i verbali di accertamento formalizzati a partire dal secondo semestre dell’anno 2012, tramite ingiunzioni fiscali.

Approfondimenti

Ai cittadini che hanno commesso una violazione del codice della strada.

  • il pagamento della sanzione (multa) può essere effettuato secondo le modalità riportate sul preavviso /verbale di accertamento
  • la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale contengono tutte le indicazioni necessarie per  provvedere al pagamento.

É possibile comunque rivolgersi all'agenzia delle entrate o a Sorit per tutte le informazioni del caso e per inoltrare eventuali richieste di rateazione del pagamento.

Il pagamento della sanzione (multa) può essere effettuato tramite PagoPA collegandosi al seguente portale

Accedi al portale dei pagamenti

Nel caso non si scelga la modalità online è possibile pagare presso i soggetti aderenti al sistema PagoPA (banca, istituto di pagamento, poste…) o presso gli esercizi convenzionati (bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercat, tabaccherie ecc..), in contanti, con carte o conto corrente.

Per il pagamento è possibile utilizzare il QR code presente sull'avviso di pagamento ottenuto e stampato, dopo aver seguito la procedura attraverso il link sopra indicato. 

Il pagamento della multa

I verbali di infrazione devono essere notificati entro 90 giorni (360 se il destinatario risulta residente all’estero) dalla data di accertamento della violazione ed il primo tentativo di notificazione avviene attraverso il servizio postale.

Se l’atto non viene ritirato presso il servizio postale i termini per il calcolo del pagamento decorrono dall’11° giorno di giacenza (i 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale si calcolano a partire dalla data del 2° avviso di giacenza recapitato al destinatario). In questo caso il verbale sarà considerato notificato “per compiuta giacenza” a norma di Legge.

Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorre dall’effettivo ritiro presso il servizio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.

Se il conducente di un veicolo ha commesso una violazione per la quale è prevista la decurtazione di punti della patente di guida, non è stato identificato, il soggetto a cui è stato notificato il verbale (solitamente il proprietario del veicolo, sia essa una persona fisica o un soggetto giuridico) deve comunicare i dati personali del trasgressore all'ente accertatore.

Se il veicolo si trovava in locazione al momento della violazione, la società di noleggio, una volta ricevuta la notifica del verbale deve fornire le generalità del locatario così da consentire la reintestazione del verbale e la nuova notifica al soggetto che realmente aveva in uso il veicolo in base al contratto di noleggio.

I dati del conducente o del locatario possono esser comunicati attraverso il portale telematico, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.
Per l'inoltro online è necessario essere dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).